pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001
Art. 1.
1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015)
Comma 10.
Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106) (aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione
Comma 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Capo I - Principi generali
Sezione I - Definizioni, finalità e àmbito di applicazione
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione.
Comma 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
Lettera b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
Art. 54 (Stato di necessità)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000 n. 136)
Art. 3
Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1. 3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale. 4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
G.U. 10 novembre 2012 n. 263 s.o. n. 201
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria
Art. 7
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica
1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.».
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
"Art.14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
(GU n.169 del 20-7-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che
il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il
Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica";
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, "Norme per la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica";
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, "Determinazione dei
criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici
esterni" ed in particolare l'allegato A che prevede, relativamente
alle modalita' di collocazione dei defibrillatori semiautomatici
esterni, che le Regioni valutino progetti di acquisizione di tali
defibrillatori con fondi privati nonche' attivita' per le quali il
soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi;
Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i parametri su
cui basare l'idoneita' della certificazione per l'esercizio
dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale come di seguito
definita;
Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo scopo di
disciplinare i casi in cui si rende necessario la dotazione e
l'impiego da parte di societa' sportive sia professionistiche che
dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto del
Ministro della salute in data 14 febbraio 2013;
Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore
di Sanita' che ha fornito l'apporto tecnico scientifico necessario,
Decreta:
Art. 1
Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita'
sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie
mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee
guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Art. 2
Definizione dell'attivita' amatoriale. Certificazione
1. Ai fini del presente decreto e' definita amatoriale l'attivita'
ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni
sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva,
non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del
benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi
sportivi, ivi compresa l'attivita' che il soggetto svolge in proprio,
al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
2. Coloro che praticano attivita' ludico - motoria in contesti
organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici
periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneita'
all'attivita' ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A.
3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al
comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai
parametri suddetti, e' rilasciata dal medico certificatore su
apposito modello predefinito (allegato B).
4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attivita' il certificato
e' esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si
svolge l'attivita' ludico - motoria e conservato in tali sedi in
copia fino alla data di validita' o fino alla cessazione
dell'attivita' stessa.
5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l'attivita' ludico-motoria in forma
autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati,
attivita' motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente
ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attivita' ludico-motorie con ridotto
impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo),
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport
di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attivita'
assimilabili nonche' i praticanti di attivita' prevalentemente
ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita' assimilabili.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti
all'obbligo di certificazione, e' comunque raccomandato un controllo
medico prima dell'avvio dell'attivita' ludico-motoria per la
valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare
attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta' alla pratica
di tali attivita' o che si sottopongono a esercizio fisico di
particolare intensita'. Nell'ambito delle campagne di comunicazione
di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali
raccomandazioni.
Art. 3
Definizione di attivita' sportiva non agonistica. Certificazione
1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche quelle
praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate
dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche;
b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da
societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle
fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attivita' sportive non agonistiche si
sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a
tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo
medico attestante l'idoneita' fisica alla pratica di attivita'
sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri
assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su
apposito modello predefinito (allegato C).
3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione
arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo,
refertato secondo gli standard professionali esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie
croniche e conclamate e' raccomandato al medico certificatore di
avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello
sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Art. 4
Attivita' di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti
di promozione sportiva
1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di
tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali
manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo
di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il
controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa,
un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico
con monitoraggio dell'attivita' cardiaca e altri accertamenti che il
medico certificatore riterra' necessario per i singoli casi. Il
certificato e' rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su
apposito modello predefinito (allegato D).
Art. 5
Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
1. Ai fini del presente decreto, si intendono societa' sportive
dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono societa' sportive
professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981,
n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori
semiautomatici nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee
guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle societa'
dilettantistiche che svolgono attivita' sportive con ridotto impegno
cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo,
golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro,
giochi da tavolo e sport assimilabili.
4. Le societa' professionistiche attuano la disposizione di cui al
comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le societa' dilettantistiche attuano la diposizione di cui al
comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e
della sua manutenzione e' a carico della societa'. Le societa' che
operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli
scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle
indicazioni di cui al presente articolo. Le societa' singole o
associate possono demandare l'onere della dotazione e della
manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore
dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le
responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18
marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalita' di
diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida
(Allegato E) stabiliscono le modalita' di gestione dei defibrillatori
semiautomatici da parte delle societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche.. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia,
adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD),
della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle
disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.
Art. 6
Educazione allo sport in sicurezza
1. Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro
delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di
comunicazione dedicata allo svolgimento dello "sport in sicurezza".
Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Societa'
scientifiche di settore.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano con le
risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica" e' abrogato.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 aprile 2013
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 10, foglio n. 309
(G.U. 28 giugno 2017, n. 149)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LO SPORT
Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che
il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e
per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei
defibrillatori automatici esterni";
Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in
data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;
Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle societa'
sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute 11
gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla data del 30 giugno
2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;
Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative
in ordine alle modalita' applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;
Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con
riferimento sia alle modalita' di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico,sia
all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonche' con
riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;
Sentito il CONI;
Decreta:
Art. 1
Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa' sportive dilettantistiche
1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui
all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto
ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:
a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente
carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata;
b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari
delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita' sportive con modalita'
competitive ed attivita' agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche'durante le gare organizzate
da altre societa' dilettantistiche.
Art. 2
Obblighi
1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima
dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui
all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono
assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
Art. 3
Inadempimento dell'obbligo
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di
cui all'articolo 1.
Art. 4
Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche: a) relative alle attivita' sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013,
nonche' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti
sportivi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2017
Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Ministro per lo sport: Lotti